Cassazione civile 18 marzo 2016 n 3228 errore di calcolo

 

 

Cassazione civile 18 marzo 2016 n 3228 FATTO La soc . CAMU di B.M. e C s.n.c. conviene in giudizio la O.M. TON di T.P. e C. s.n.c. per rettificare un contratto intercorso tra le stesse chiedendo che sia accertato l’importo di Euro 14.643,00 e anziché 20.400,00;chiede poi che sia accertata la presenza di un errore che inficia la volontà delle parti e il conseguente annullamento della transazione. L’attrice deduce il riconoscimento di un importo a titolo di danno che aveva comportato una diminuzione del residuo maggior credito della OM TON e richiede la rettifica dell ‘importo concordato in via transattiva in seguito al rilievo che il credito originario della OM TON ,da cui aveva preso avvio la trattativa, ammontava a Euro 21.202,50 e non a 26.000,00 . La convenuta resiste in via riconvenzionale e richiede il pagamento dell’importo convenuto o di quello originariamente dovuto . Il tribunale di Trento rigetta la domanda dell’attore. La sentenza è stata riformata della Corte di Apello di Trento che ha accertato l’errore di calcolo e rettificato il negozio transattivo determinandone l’importo in 14.643,00Euro. Ricorre per cassazione la OM. TON. s.r.l.. MOTIVI DELLA DECISONE 1 La Corte di Appello dopo aver esaminato tutte le missive intercorse tra le parti ,così come previsto anche dal primo giudice ,conclude che all’importo finale di Euro 17000 si era pervenuti dopo un calcolo differenziale eseguito sottraendo al credito iniziale di OM TON di 26000Euro il danno per vizi di Euro 9000,00(Euro 17000,00 oltre IVA =20400,00);rilevato però che dall’atto di citazione la CAMU ,attraverso fatture e emesse e i relativi acconti ,si evince con certezza che il credito residuo di OM TON non era pari a 26000,00 Euro (oltre IVA) ma al minor importo di 21.205,50 oltre IVA e che quindi l’importo di Euro 17000,00costituisce il risultato di un erronea considerazione del presupposto iniziale . Pertanto la Corte di Appello rettifica il contratto di transazione dando “per accertato che ,a causa di un mero errore di calcolo,l’importo realmente voluto tra le parti è pari ad Euro 12202,50 oltre IVA 14643,00 Euro”. 2L ricorrente assume che la corte non perviene alla rettifica di un errore di calcolo ai sensi del 1430 cc ma alla sostituzione di una accordo transattivo voluto dalle parti con un altro accordo che” stravolge e sostituisce quello effettivamente voluto “dando rilievo alla volontà unilaterale della CAMU e non ricercando la comune intenzione delle parti;inoltre ritiene che erroneamente si potesse superare la sentenza impugnata sotto la fattispecie dell’art 1430 cc in quanto l’errore intervenuto riguardava un errore intervenuto nell fase antecedente delle individuazione /quantificazione e non un errore nelle operazioni aritmetiche di calcolo . 3Con il secondo motivo la ricorrente ritiene che sia privo di motivo la presunzione della Corte circa la volontà delle parti di pervenire comunque alla transazione. 4Con il terzo motivo la ricorrente rilava che applicata l’IVA sulla somma di 21205,50 Euro risultava un importo di 25446,60 Euro da incrementare per effetto degli interessi e che quindi non era ipotizzabile si fosse trovato accordo sull’importo di 14643,00 Euro cui era pervenuta la Corte rettificando.

5il primo motivo è fondato. La fattispecie risulta dunque erroneamente sussulta nella previsione dell art 1430 cc in quanto nel caso in questione non è stato commesso per inesperienza o disattenzione un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale rilevabile” ictu oculi”ma un errore che attiene alla stessa individuazione di uno dei termini da computare (la cifra iniziale). P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo ,assorbiti gli altri,cassa e rinvia,anche per le spese di lite ,alla Corte di Appello ,in diversa composizione. Ai sensi dell’art 1430 cc L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto,ma solo a rettifica,tranne che concretandosi in errore sulla qualità ,sia stato determinante dal consenso.” Dunque li dove si riscontri un errore di calcolo ,si provvederà con idonea rettifica evitando l’annullamento. La fattispecie sopra descritta risulta dunque erroneamente sussulta nella previsione dell art 1430 cc in quanto ,nel caso in questione ,non è stato commesso per inesperienza o disattenzione un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale rilevabile” ictu oculi”ma un errore che attiene alla stessa individuazione di uno dei termini da computare (la cifra iniziale).Pertanto non si può parlare di errore di calcolo e provvedere alla mera rettifica perché ci troveremmo di fronte non già al contratto stipulato con il consenso dalle parti ma a uno del tutto nuovo. La Cassazione,di fatti ,già era intervenuta con sent n 3228 del 1995 in materia di errore di calcolo specificando che esso implica una svista delle relative operazioni aritmetiche e non è invece configurabile quando si contestano gli stessi dati numerici posti alla base del calcolo,ovvero quando non sia stato posto in calcolo uno dei termini da computare. Nello specifico anche in quel caso la corte ravvide l’inconfigurabilità dell’errore di calcolo dato che ,in quella specifica vicenda,il canone annuo era stato determinato a forfait e non su misura e che nessuna operazione di calcolo era stata effettuata e quindi rigettò il ricorso condannando la ricorrente alle spese.

Corte di Appello di Palermo, sez. I 13/01/2016, n. 8 1.Premessa Cosa intendiamo per errore di calcolo e cerchiamo di comprendere se è possibile rilevarlo nella sentenza esaminata. ERRORE DI CALCOLO: ART 1430: “L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso” Quindi essendo facilmente correggibile non produce l’annullamento del contratto ma una semplice rettifica mantenendo in vita il contratto.

Quando l’errore è causa di annullamento del contratto? Quando è essenziale e riconoscibile. ART 1429: “L’errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto ; 2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto.” [il sottolineato indica che è la parte che ci interesserà nell’esame del caso] ART 1431: “L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.” Questo accertamento va fatto caso per caso in base a parametri oggettivi e soggettivi. 2. Thema decidendum Con la sentenza 8/2016 la Corte di Appello di Palermo dichiara fondato l’appello delle parti circa l’annullamento di un contratto viziato da errore inficiante il consenso. 3. Motivi della decisione A) Le parti prima di stipulare un contratto con il Comune di Palermo, avente ad oggetto l’espropriazione di immobili, avevano consultato il Settore urbanistico per ricevere informazioni sull’indennità che gli avrebbe corrisposto il Comune. Dalle indagini risultarono appartenere ad una zona omogenea di tipo F. Per questo non sarebbe stata applicata una decurtazione del 20% sull’indennità. I proprietari accettarono dunque l’indennità perché non soggetta a ritenuta, specificandolo in quattro distinte note. Alle parti viene poi corrisposta un’indennità che aveva subito tale decurtazione perché a seguito di ulteriori accertamenti da parte della P.A. quella zona era stata configurata come omogenea alle zone “A” e “B” alle quali non spettava lo sgravio. - I titolari del bene chiedevano un annullamento del contratto per vizio del consenso, individuato nell’errore sull’oggetto del contratto. - Il primo giudice ha ipotizzato, invece, che si versasse in un’ipotesi di ERRORE DI DIRITTO sull’applicazione delle norme del piano regolatore e sulla disciplina fiscale relativa all’espropriazione. [L’errore di diritto consta, invece,nella ignoranza o falsa conoscenza circa l'esistenza o l'interpretazione di una norma di legge.] Ma in realtà il giudice esclude la rilevanza di questo tipo di errore ai fini della decisione, affermando che l’errata applicazione della norma non costituiva la ragione prevalente dell’accordo. [L’errore di diritto potrà essere causa di annullamento del contratto quando è riconoscibile dall’altro contraente e sempre che sia stata l’unica o principale ragione del contratto] - Il giudice esclude che vi siano errori essenziali ricadenti sulla qualità del bene perché il “tipo di zona” non sembra integrare il consenso. La domanda viene respinta e le spese compensate. B) Gli appellanti si dolgono di tale decisione, impugnando dinanzi alla corte di appello di Palermo. Secondo le parti il contratto con il Comune era viziato da ERRORE DI FATTO, perché cade su una circostanza materiale del negozio. Ex art. 1429 n 2, l’ipotesi esaminata riguarda un errore essenziale, in quando “cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso” Le parti affermano di aver accettato l’indennità in quanto il Comune aveva affermato che quegli immobili si trovavano in una zona soggetta ad uno sgravio fiscale e per questo avrebbero potuto ottenere una cifra senza la decurtazione del 20%. L’errore relativo alla zona, chiamata “F”, era quindi determinante ai fini della stipula del contratto incidendo “sulla qualità dei beni del negozio”. [Decido di espropriare il mio bene perché so di poter ricavare una cifra piena senza subire decurtazioni grazie alla particolare zona in cui sono collocate] L’appello risult quindi fondato. 4. Commento critico Si tralascia il fatto che in realtà c’erano state delle discrasie tra i rapporti dell’amministrazione circa la natura delle zone a cui si riferivano le espropriazioni (nel caso di specie, la zona F che era associata agli sgravi era stata accomunata alle zone “A” e “B” non soggette a sgravio). In sede civilistica rileva solo la questione se ricorrano o meno gli estremi per andare a configurare un vizio della volontà tale da andare ad annullare il contratto. La ratio del legislatore nel delineare la fattispecie di cui all’art. 1427 e seguenti sta nell’andare a fornire una tutela al contraente nel caso in cui la volontà si formi in maniera viziata. L’errore per essere fonte di annullamento del contratto deve essere ESSENZIALE e RICONOSCIBILE, come già detto in premessa. Definito l’errore essenziale ex art 1429 n 2, è chiaro che ci ritroviamo dinanzi ad un errore inficiante il consenso delle parti. Dalle accettazioni risult chiaro, essendovi anche allegati dei documenti, che le parti avevano accettato in quanto gli immobili erano collocati nella zona oggetto di un trattamento fiscale più favorevole. Infatti già quando il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’istanza, le parti avevano provveduto con ben quattro note a specificare che il regime fiscale favorevole era fonte della loro volontà. Sulla riconoscibilità, invece, ex art. 1431 “l’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo”. Nel caso di specie il Comune nel momento del pagamento decise di trattare la questione con una diligenza più accurata, rilevando, finalmente, che in realtà quegli immobili erano collocati su un fondo che non sarebbe dovuto essere annoverato tra quelli della zona F. Quindi gli accertamenti compiuti fino a quel momento furono superficiali e un’amministrazione esercitante i suoi poteri con “ordinaria diligenza” avrebbe potuto facilmente rilevare l’errore sulla qualificazione del fondo, in un momento peraltro precedente a quello del pagamento. La Corte di Appello annulla il contratto intercorrente tra le parti e il Comune e condanna quest’ultimo nella persona del Sindaco, al pagamento delle spese processuali. Riteniamo quindi che il contratto non fosse inficiato né da errore di calcolo sulla cifra da corrispondere, rilevabile ictu oculi perché: 1.prima di rilevare l’errore c’è stato bisogno di accurati accertamenti dell’amministrazione; 2.è stato determinante per il consenso e non poteva condurre a una mera ratifica. Non si trattava di errore di diritto visto che al momento della stipula del contratto si era fondato su una rilevazione urbanistica ritenuta precisa e veritiera nel momento in cui si perfezionava l’accordo tra le parti. Il fatto che gli immobili appartenessero all’area F era fondato su una valutazione dell’amministrazione. Solo in seguito è stato accertato l’errore nell’analisi del Comune e nella conseguente valutazione degli immobili. In conclusione la linea decisoria seguita dalla Corte di Appello non fa una piega: - l’errore è stato determinante nel consenso (4 note presentate già in primo grado); - l’errore era riconoscibile agli occhi di un’amministrazione attenta e diligente. In presenza di tali presupposti non si poteva fare altro che annullare il contratto. Corte di Appello di Palermo, sez. I 13/01/2016, n. 8 1.Premessa Cosa intendiamo per errore di calcolo e cerchiamo di comprendere se è possibile rilevarlo nella sentenza esaminata. ERRORE DI CALCOLO: ART 1430: “L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso” Quindi essendo facilmente correggibile non produce l’annullamento del contratto ma una semplice rettifica mantenendo in vita il contratto. Quando l’errore è causa di annullamento del contratto? Quando è essenziale e riconoscibile. ART 1429: “L’errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto ; 2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto.” [il sottolineato indica che è la parte che ci interesserà nell’esame del caso] ART 1431: “L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.” Questo accertamento va fatto caso per caso in base a parametri oggettivi e soggettivi. 2. Thema decidendum Con la sentenza 8/2016 la Corte di Appello di Palermo dichiara fondato l’appello delle parti circa l’annullamento di un contratto viziato da errore inficiante il consenso. 3. Motivi della decisione A) Le parti prima di stipulare un contratto con il Comune di Palermo, avente ad oggetto l’espropriazione di immobili, avevano consultato il Settore urbanistico per ricevere informazioni sull’indennità che gli avrebbe corrisposto il Comune. Dalle indagini risultarono appartenere ad una zona omogenea di tipo F. Per questo non sarebbe stata applicata una decurtazione del 20% sull’indennità. I proprietari accettarono dunque l’indennità perché non soggetta a ritenuta, specificandolo in quattro distinte note. Alle parti viene poi corrisposta un’indennità che aveva subito tale decurtazione perché a seguito di ulteriori accertamenti da parte della P.A. quella zona era stata configurata come omogenea alle zone “A” e “B” alle quali non spettava lo sgravio. - I titolari del bene chiedevano un annullamento del contratto per vizio del consenso, individuato nell’errore sull’oggetto del contratto. - Il primo giudice ha ipotizzato, invece, che si versasse in un’ipotesi di ERRORE DI DIRITTO sull’applicazione delle norme del piano regolatore e sulla disciplina fiscale relativa all’espropriazione. [L’errore di diritto consta, invece,nella ignoranza o falsa conoscenza circa l'esistenza o l'interpretazione di una norma di legge.] Ma in realtà il giudice esclude la rilevanza di questo tipo di errore ai fini della decisione, affermando che l’errata applicazione della norma non costituiva la ragione prevalente dell’accordo. [L’errore di diritto potrà essere causa di annullamento del contratto quando è riconoscibile dall’altro contraente e sempre che sia stata l’unica o principale ragione del contratto] - Il giudice esclude che vi siano errori essenziali ricadenti sulla qualità del bene perché il “tipo di zona” non sembra integrare il consenso. La domanda viene respinta e le spese compensate. B) Gli appellanti si dolgono di tale decisione, impugnando dinanzi alla corte di appello di Palermo. Secondo le parti il contratto con il Comune era viziato da ERRORE DI FATTO, perché cade su una circostanza materiale del negozio. Ex art. 1429 n 2, l’ipotesi esaminata riguarda un errore essenziale, in quando “cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso” Le parti affermano di aver accettato l’indennità in quanto il Comune aveva affermato che quegli immobili si trovavano in una zona soggetta ad uno sgravio fiscale e per questo avrebbero potuto ottenere una cifra senza la decurtazione del 20%. L’errore relativo alla zona, chiamata “F”, era quindi determinante ai fini della stipula del contratto incidendo “sulla qualità dei beni del negozio”. [Decido di espropriare il mio bene perché so di poter ricavare una cifra piena senza subire decurtazioni grazie alla particolare zona in cui sono collocate] L’appello risultò quindi fondato. 4. Commento critico Si tralascia il fatto che in realtà c’erano state delle discrasie tra i rapporti dell’amministrazione circa la natura delle zone a cui si riferivano le espropriazioni (nel caso di specie, la zona F che era associata agli sgravi era stata accomunata alle zone “A” e “B” non soggette a sgravio). In sede civilistica rileva solo la questione se ricorrano o meno gli estremi per andare a configurare un vizio della volontà tale da andare ad annullare il contratto. La ratio del legislatore nel delineare la fattispecie di cui all’art. 1427 e seguenti sta nell’andare a fornire una tutela al contraente nel caso in cui la volontà si formi in maniera viziata. L’errore per essere fonte di annullamento del contratto deve essere ESSENZIALE e RICONOSCIBILE, come già detto in premessa. Definito l’errore essenziale ex art 1429 n 2, è chiaro che ci ritroviamo dinanzi ad un errore inficiante il consenso delle parti. Dalle accettazioni risultò chiaro, essendovi anche allegati dei documenti, che le parti avevano accettato in quanto gli immobili erano collocati nella zona oggetto di un trattamento fiscale più favorevole. Infatti già quando il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’istanza, le parti avevano provveduto con ben quattro note a specificare che il regime fiscale favorevole era fonte della loro volontà. Sulla riconoscibilità, invece, ex art. 1431 “l’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo”. Nel caso di specie il Comune nel momento del pagamento decise di trattare la questione con una diligenza più accurata, rilevando, finalmente, che in realtà quegli immobili erano collocati su un fondo che non sarebbe dovuto essere annoverato tra quelli della zona F. Quindi gli accertamenti compiuti fino a quel momento furono superficiali e un’amministrazione esercitante i suoi poteri con “ordinaria diligenza” avrebbe potuto facilmente rilevare l’errore sulla qualificazione del fondo, in un momento peraltro precedente a quello del pagamento. La Corte di Appello annulla il contratto intercorrente tra le parti e il Comune e condanna quest’ultimo nella persona del Sindaco, al pagamento delle spese processuali. Riteniamo quindi che il contratto non fosse inficiato né da errore di calcolo sulla cifra da corrispondere, rilevabile ictu oculi perché: 1. prima di rilevare l’errore c’è stato bisogno di accurati accertamenti dell’amministrazione; 2. è stato determinante per il consenso e non poteva condurre a una mera ratifica. Non si trattava di errore di diritto visto che al momento della stipula del contratto si era fondato su una rilevazione urbanistica ritenuta precisa e veritiera nel momento in cui si perfezionava l’accordo tra le parti. Il fatto che gli immobili appartenessero all’area F era fondato su una valutazione dell’amministrazione. Solo in seguito è stato accertato l’errore nell’analisi del Comune e nella conseguente valutazione degli immobili. l’errore è stato determinante nel consenso (4 note presentate già in primo grado); - l’errore era riconoscibile agli occhi di un’amministrazione attenta e diligente. I

 

 

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